Vittime terrorismo: nuove norme in materia
Con la circolare n. 98 dell’11 novembre 2008, l’Inps fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in materia di destinatari e di benefici per le vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice. Con tali norme viene estesa la platea dei destinatari e vengono introdotte innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei beneficiari.
Accredito e riscatto periodi di maternità
Con la circolare n. 100 del 14 novembre 2008, vengono fornite alcune precisazioni in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità. In particolare, a modifica dei precedenti criteri, il diritto all’accredito e al riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuto senza tener conto del momento in cui si è verificato l’evento e a prescindere dal fatto che, precedentemente o successivamente al periodo da riscattare, sia stata svolta attività lavorativa in settori che prevedevano o meno l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Maggiorazione indennità di mobilità: nuovi criteri applicativi
Per il riconoscimento della maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione dell’indennità di mobilità, prevista per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, occorre fare esclusivo riferimento al luogo dove il lavoratore interessato svolge stabilmente la sua attività, anche in assenza di un’unità operativa organizzata dall’azienda nelle aree individuate dal DPR 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). Con la circolare n. 95 del 6 novembre 2008 vengono fornite indicazioni sui nuovi criteri da applicare in base all’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 30 maggio 2005, secondo la quale non sono al contrario rilevanti altri elementi, come il luogo di assunzione, la sede legale dell’impresa, la residenza del lavoratore o la sede in cui è stata aperta la procedura di mobilità.
Banca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento
A decorrere dal 12 novembre 2008, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 12 novembre, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,25%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 97 dell’11 novembre 2008.